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D.P.R. 08/08/2002 n. 2072. Il Servizio di cui al comma 1 risponde del suo operato esclusivamente e direttamente al Direttore generale. Ad esso č attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche dell'Agenzia, un apposito contingente di personale. 3. Con Decreto del Direttore generale sono definite la composizione e le modalitā di funzionamento del Servizio. Il trattamento economico da corrispondere ai componenti esterni č stabilito, su proposta del Direttore generale, con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica. Nota all'art. 12: -Il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivitā svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. Art. 13. Consiglio federale 1. Al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, č istituito presso l'Agenzia un Consiglio federale, presieduto dal Direttore generale dell'Agenzia, composto dai legali rappresentanti delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, istituite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61. 2. Il Consiglio federale svolge funzioni consultive nei confronti del Direttore generale e del Comitato direttivo e si riunisce almeno tre volte all'anno, ovvero su richiesta del Direttore generale dell'Agenzia. 3. Il Consiglio federale č sentito in occasione dell'assunzione dei seguenti atti b) direttive di cui all'articolo 14 in merito alle metodologie tecnico operative per l'esercizio delle attivitā delle ARPA. c) funzioni di coordinamento dell'Agenzia nei confronti delle ARPA d) regolamento di funzionamento interno dello stesso Consiglio federale. 4. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante delle Regioni, designato dalla Conferenza dei Presidenti in relazione alle materie trattate. Art. 14. Rapporti con le Agenzie regionali e delle province autonome 1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4, e dell'articolo 39 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e fino al definitivo assetto della materia, i rapporti tra le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituite ai sensi dell'articolo 3 del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, restano disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 03, comma 5, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), dello stesso Decreto. 2. A tale fine, l'Agenzia prevede nel programma triennale le attivitā dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attivitā proprie delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchč degli altri organismi even-tualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni. Le attivitā di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome concernono a) l'adozione di criteri di regolaritā e di omogeneitā delle misure in campo ambientale per la convalida dei dati b) l'elaborazione delle metodologie per le attivitā di raccolta e di convalida dei dati e per la realizzazione di reti di monitoraggio in applicazione della normativa vigente c) l'elaborazione e la diffusione di criteri, metodi e linee guida per le attivitā di controllo e protezione ambientale. 3. Per il pių efficace espletamento delle proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, l'Agenzia stipula, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 5, del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedano la specializzazione di strutture tecniche delle Agenzie regionali e delle province autonome, nonchč degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni, l'assistenza tecnica alle Agenzie medesime ed il supporto tecnico di queste ultime all'Agenzia. Nota all'art. 14: - L'art. 03 del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496 č il seguente: "Art. 03 (Agenzie regionali e delle province autonome). 1. Per lo svolgimento delle attivitā di interesse regionale di cui all'art. 01 e delle ulteriori attivitā tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonchč il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unitā sanitarie locali adibiti alle attivitā di cui all'art. 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale. 2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale giā in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, che sulla base di parametri quali la densitā di popolazione, la densitā di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densitā di attivitā produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni. 3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attivitā di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonchč di coordinamento con l'attivitā di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma 1, provvedono a definire l'organizzazione nonchč la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse stabiliscono le modalitā di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunitā montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalitā di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attivitā con i servizi delle unitā sanitarie locali. 5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo č confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento. 6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attivitā istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali dell'Albo di cui all'art. 10 del Decreto- Legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del predetto Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'art. 1 del presente Decreto.". Art. 15. Sistema integrato di informazione e monitoraggio dell'ambiente e del territorio 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, l'Agenzia pone in essere gli adempimenti necessari all'integrazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, con il sistema cartografico nazionale, procedendo poi all'integrazione con i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA), che insieme al sistema informativo ambientale nazionale costituiscono la rete SINANET. 2. Nella gestione del sistema integrato di cui al comma 1, l'Agenzia pone in essere, in collaborazione con le Amministrazioni statali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri soggetti pubblici, le integrazioni ed i coordinamenti necessari, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative da questi poste in essere in detto ambito ed il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'Agenzia. 3. L'Agenzia acquisisce informazioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchč gli enti pubblici territoriali e locali e le societā per azioni operanti in regime di concessione esclusiva che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, che gliele trasmettono, secondo specifiche fornite dall'Agenzia stessa in relazione al tipo delle medesime, nel rispetto della normativa vigente e del livello di riservatezza che l'informazione comporta, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo. 4. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le modalitā stabilite nell'accordo di programma da stipulare con l'unioncamere di cui all'articolo 1, comma 6, del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, nel rispetto della normativa vigente. 5. Tali attivitā sono svolte in collaborazione con le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso gruppi di lavoro. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo. 6. Per l'ulteriore implementazione e sviluppo del sistema integrato di cui al comma 1, l'Agenzia predispone un programma di attivitā che tenga conto delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonchč delle iniziative adottate a livello nazionale e locale relative a sistemi informativi di interesse ambientale. Il programma č trasmesso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, il programma si intende approvato. Art. 16. Fonti di finanziamento 1. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti a) mediante le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni le cui competenze sono attribuite all'Agenzia ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni c) mediante finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. |
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